Modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 09.09.2024 n. 350036.
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1. del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr del 17 maggio 2024.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
In allegato:
- Provvedimento del 09.09.2024
- Modello ZES unica – Comunicazione integrativa
- Istruzioni per la compilazione