Con la Circolare n 22 del 23 giugno vengono forniti chiarimenti sul contributo straordinario sul caro bollette.
In particolare si risponde ad un quesito che domanda chi debba pagare il contributo nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo IVA, e come si debba determinare la base imponibile.
Le Entrate chiariscono che il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito ad un Gruppo IVA, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nella norma. (Leggi anche Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06)
Viene chiarito che il Gruppo IVA NON è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti
Viene inoltre specificato che la verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell’ipotesi di partecipazione al Gruppo IVA, richiede adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti, dal momento che, ai fini IVA:
- in base a quanto disciplinato dall’articolo 70-quinquies del DPR n. 633 del 1972, sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al Gruppo IVA;
- sono rilevanti e si considerano effettuate dal Gruppo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al Gruppo nei confronti di un soggetto che del Gruppo non fa parte;
- tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal Gruppo stesso, che si occupa, quindi, anche di presentare (per quanto qui interessa) le LIPE, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto “Gruppo IVA”.
Pertanto al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto ed al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un Gruppo IVA, di fatto, ricostruisce, per i periodi
- 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021
- e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022,
le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo.
Ai fini della ricostruzione delle “LIPE virtuali” devono, pertanto, essere considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate (o acquisite) dal soggetto partecipante al Gruppo IVA, ossia, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 del decreto Ucraina:
- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese a (o ricevute da) soggetti esterni al Gruppo IVA, per cui sia stata emessa (o ricevuta) una fattura dal Gruppo (su tale documento è riportata la partita IVA del Gruppo medesimo e il codice fiscale del soggetto interessato);
- tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di (o ricevute da) altri membri del Gruppo IVA; per tali operazioni – non rilevanti ai fini IVA, in linea generale, e pertanto non confluite nelle LIPE presentate dal Gruppo medesimo – occorre fare riferimento ai documenti emessi (o ricevuti) dal singolo soggetto appartenente al Gruppo ed annotati in contabilità generale.
Qualora dal confronto tra le “LIPE virtuali” dei due periodi emerga uno scostamento pari o superiore al 10 per cento e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostamento l’aliquota del 25 per cento.