Pubblicato in GU n. 23 del 29 gennaio 2022 il decreto 13 gennaio 2022 recante l'adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
In particolare come già annunciato con avviso pubblicato sul sito per la disabilità in data 18 gennaio 2022 si procede ad inserire la seguente modifica:
all'art. 1, del decreto del Ministro delle finanze del 16 maggio 1986, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)"
In sostanza, per usufruire dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota ridotta al 2% per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi, è sufficiente presentare la seguente documentazione:
- fotocopia della patente speciale di guida contenente l'indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;
- atto notorio attestante che 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), il certificato rilasciato dal PRA.
Si specifica quindi che non sarà quindi più necessario presentare:
- né il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità' motorie,
- né copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.
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