Con la Risoluzione n 10 del 4 marzo 2022 le Entrate si occupano del visto di conformità rilasciato dalle società tra professionisti STP.
In particolare, in attesa dell’intervento normativo sull’articolo 10, comma 4 della legge di Stabilità 2012 e considerata l'informativa n 60/2019 adottata dal Consiglio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che richiede un adeguamento al nuovo indirizzo, l'agenzia delle Entrate ritiene possibile l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di Stp validamente costituite, anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della Stp garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie”, cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.
L'agenzia specifica che l’assetto societario di una Stp regolarmente iscritta è in linea con la normativa e non lede “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica”.
Più precisamente, nel presupposto che l’iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale S.t.p. dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo ad una S.t.p., dei requisiti di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 3 compresa la presenza di eventuali patti parasociali, controllo eseguito, in genere:
i. dal notaio rogante;
ii. dal Registro delle imprese, per procedere all’iscrizione presso la sezione ordinaria della Camera di Commercio;
iii. dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili al fine di iscrivere la società nella sezione speciale riservata alle S.t.p. dello stesso Ordine;
iv. una volta iscritta presso l’Ordine di competenza, nuovamente dal Registro delle imprese per iscrivere la società anche nella sezione speciale riservata alle S.t.p.;
si può assumere che l’assetto societario della S.t.p. regolarmente iscritta sia in linea con le disposizioni normative che regolano la disciplina delle società tra professionisti, e garantisca “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica” della S.t.p., anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della S.t.p..
Pertanto, si ritengono superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 che consideravano necessaria la sussistenza dei due requisiti.