Con l'informativa n 26 del 27 febbraio con oggetto "Verifica periodica sul permanere dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" il Consiglio nazionale dei Commercialisti ricorda che l'Ordinamento prevede che gli Ordini entro il primo trimestre di ogni anno e quindi entro il 31 marzo, procedano alla revisione dell’albo, provvedendo alle occorrenti variazioni (art. 34, comma 1, D.Lgs. 139/2005).
Pertanto, è necessario procedere alla verifica del permanere in capo agli iscritti dei requisiti per l’iscrizione.
Sono oggetto di verifica i requisiti suscettibili di variazione nel corso del tempo quali:
- il godimento del pieno esercizio dei diritti civili,
- il possesso della la residenza e/o del domicilio professionale
- nel circondario dell’Ordine,
- l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la sua presenza in caso di iscrizione nell’elenco speciale)
- la condotta irreprensibile.
Come chiarito nelle informative precedenti le n 28/2018 e n 15/2022 alle quali si rinvia, la verifica può essere effettuata anche mediante richiesta di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/20003.
Inoltre viene precisato che è necessario sottoporre a verifica anche il mantenimento dei requisiti delle società tra professionisti (STP) iscritte nell’apposita sezione dell’albo.
Ricordando che, i requisiti richiesti per l’iscrizione delle STP sono quelli previsti dall’articolo 10, legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013 (art. 9)4, il CNDCEC in allegato alla informativa trasmessa agli Ordini, ha inviato il modello di ausilio per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle STP.