ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata | 16 FEBBRAIO 2023 | altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali : 16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo) |
presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 | 28 FEBBRAIO 2023 | |
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. | 16 FEBBRAIO 2023 | in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, |
Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate | Data scadenza pagamento | Coefficienti interesse |
1 | 16-2-2023 | 0 |
2 | 16-05-2023 | 0,00416959 |
3 | 21-8- 2023 | 0,00847973 |
4 | 16-11-2023 | 0,01278986 |