Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.
Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.
Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?
L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.
Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.
L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.