I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo per un valore fisso stabilito
Vengono generalmente erogati ai lavoratori dipendenti come welfare aggiuntivo della retribuzione e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
I buoni pasto risultano quindi:
- interamente deducibili per il datore di lavoro e
- esenti da tassazione per il dipendente entro il limite massimo di:
-
- € 4 se forniti in formato cartaceo,
- € 8 se forniti in formato elettronico.
L’eventuale maggiore valore è invece assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.
Buoni pasto: possibile sospensione o erogazione a termine
Riguardo alla durata di questo " benefit" occorre ricordare che l'ordinanza di Cassazione n. 16135 del 28.07.2020 ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati un elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente
occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).
Per questo , il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.
Questo significa che, a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa , con decisione unilaterale.