Con la nota 6774 del 17 settembre 2024 l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024 e le relative istruzioni .
Viene precisato che art. 6 prevede, fra l’altro, che:
- “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha già chiarito che
- “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.
Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
ATTENZIONE anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Verbale di diffida amministrativa
nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, in allegato alla nota è fornito il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Riportiamo le principali violazioni ammesse.
Scarica qui la nota con l'elenco completo
Elenco Illeciti Ammessi
Violazione | Norma di riferimento |
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Istituzione e tenuta del LUL | Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 |
Omesse registrazioni – ipotesi base | Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 |
Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi | Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 |
Infedeli registrazioni – ipotesi base | Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 |
Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi | Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 |
Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici | Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113 |
Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro | Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979 |
Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola | Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 |
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola | Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 |
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola | Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 |