L’articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 destina le risorse del Fondo Ristori ai soggetti che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 le proprie attività statutarie d’interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ove riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 al decreto medesimo.
Con chiarito dal Ministero del Lavoro nelle FAQ aggiornate al 7 dicembre 2021 (scarica qui le faq complete), l'ente, all’atto del caricamento dell’istanza, deve individuare tra i codici ATECO già presenti sulla piattaforma quello corrispondente alla propria attività per la quale intende chiedere il ristoro, purché la stessa sia ricompresa tra le attività statutarie dell’ente.
Il dato rilevante è rappresentato dalla coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con lo statuto dell’ente, oggetto di controllo successivo all’erogazione del contributo ai sensi del paragrafo 7 dell’avviso n. 2/2021
Il paragrafo 7 cita testualmente: "Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, il controllo successivo all’erogazione del contributo è svolto dalle singole Amministrazioni erogatrici secondo la metodologia a campione, nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Tale controllo, il cui esito deve essere caricato sulla piattaforma elettronica, ha per oggetto la verifica della veridicità degli ulteriori elementi dichiarati nell’istanza:
- volume delle entrate;
- coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con l’oggetto sociale risultante dallo statuto dell’ente;
- rispetto del divieto di cumulo;
In caso di accertata indebita percezione – totale o parziale – della misura, ai sensi della medesima disposizione, le amministrazioni erogatrici del contributo provvederanno al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati, da restituirsi mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato"
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