Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.
Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.
Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.
La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".