Modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).
Ricordiamo che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa turistica, individuati al comma 4 del medesimo articolo 1, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, per gli interventi ivi indicati.
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 152 del 2021 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, per i costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Entrambi i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia)