Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.
L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Con Provvedimento n. 175776 del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali – Decreto Sostegni bis
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
- a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.