Con riferimento ai c.d. "enti del volontariato" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all'anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo -entro un anno dalla percezione delle somme- l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute.
ATTENZIONE: Si comunica che con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 488 del 22 settembre 2021 sono stati adottati i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore a partire dall’anno finanziario 2020 (Scarica qui la Modulistica per la rendicontazione dall'anno 2020).
L'obbligo di redigere un rendiconto -unitamente ad una relazione illustrativa- è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.
Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati – nei casi previsti- indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l'anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e – a decorrere dall'anno finanziario 2009 – somme pari o superiori a 20mila euro.
La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari. La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Flavia, 6 – 00187 ROMA
In alternativa potrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it
Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall’effettiva percezione dell’importo spettante.
La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importo
In Allegato:
- Linee guida per la rendicontazione
- Modello di rendiconto
- Modello di rendiconto per accantonamento