Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonche' a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica, è stato pubblicato in GU n.285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41, il dlgs del 08.11.2021 n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Il presente decreto reca, altresi', misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
Il presente decreto si applica:
- ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato,
- ai prodotti in plastica oxo-degradabile,
- nonche' agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Diverse le misure previste a favore delle imprese, vediamone alcune in breve sintesi.
Credito d'imposta imprese per la riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso
Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, l'art. 4 comma 7 riconosce, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'Allegato, Parte A e Parte B*, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Il credito d'imposta:
- spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti
- è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario,
- ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, viene demandata ad apposito decreto ministerialeda adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Incentivi alla produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi
Al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, alla modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Anche in questo caso con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.
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*Allegato PARTE A (articolo 4)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo
- Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
- destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
Allegato PARTE B (articolo 5)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato
- Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- agitatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
- sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.