È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.