Con il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 e in vigore dal giorno successivo, ora all'esame del Senato per la conversione in legge (Ddl Atto Senato n. 2074), viene innanzitutto rimodulato il credito d'imposta per il gasolio riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 33/2026. Il periodo agevolato copre ora le spese sostenute da marzo ad agosto 2026, con uno stanziamento aumentato di 66,4 milioni di euro.
Per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 il credito è riconosciuto entro un tetto di 60 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.
Slitta inoltre al 1° gennaio 2027 il contributo sulle spedizioni di modico valore acquistate tramite piattaforme di e-commerce, introdotto dall'art. 1, comma 126, della legge n. 199/2025.
Vediamo in breve sintesi le altre misure previste.
Costo del carburante nei contratti, leasing e logistica
L'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 prevede già che, nei contratti di trasporto con prestazioni di durata superiore a trenta giorni, la quota del prezzo legata al carburante venga adeguata quando il costo del gasolio varia di oltre il 2%. Spesso, però, questa quota non veniva indicata, e l'adeguamento restava difficile da calcolare.
Il nuovo comma 5-bis risolve il problema: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicherà ogni trimestre una forbice di percentuali minime e massime di incidenza del carburante sul corrispettivo, distinte per classe di peso del veicolo. Nei contratti non scritti la percentuale minima diventa obbligatoria e va evidenziata in fattura.
Ad esempio, su un trasporto da 1.000 euro con un minimo ipotetico del 30%, la fattura indicherà separatamente 300 euro come quota carburante, che costituisce la base per i successivi adeguamenti. Nei contratti scritti stipulati dal 24 ottobre 2026 la forbice è solo un riferimento e le parti restano libere di negoziare il prezzo. L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 286/2005 impone però di indicare nel contratto il costo del carburante alla firma e la sua incidenza.
Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori possono inoltre chiedere di sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, per intero o per la sola quota capitale.
Il debito non si riduce, ma il contratto si allunga di un periodo pari alla sospensione e non può essere risolto per questo motivo; gli interessi restano dovuti.
Infine, il nuovo art. 1677-bis del codice civile chiarisce che, quando un'impresa affida a un operatore un pacchetto di servizi di logistica, al trasporto delle merci si applicano in ogni caso le regole del contratto di trasporto e non quelle dell'appalto.
Lettera di vettura elettronica e contributi per agricoltura e pesca
Nasce la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe). Le informazioni sul trasporto merci su strada vengono condivise in formato digitale tramite le piattaforme eFTI previste dal regolamento (UE) 2020/1056 o tramite piattaforme interoperabili. Si tratta dei documenti del mittente, dei dati della lettera CMR, delle informazioni sul trasporto combinato e su quello di merci pericolose. Dal 9 luglio 2027 gli organi di controllo dovranno accettarle, mentre le specifiche tecniche sono rinviate a decreti ministeriali.
Le imprese agricole in possesso dei requisiti dell'art. 8-ter del D.L. n. 38/2026 ricevono un contributo a fondo perduto pari al 20% della spesa per carburante sostenuta dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. Il contributo ha un massimo di 0,45 euro per litro e un plafond complessivo di 60 milioni di euro. L'AGEA fisserà entro cinque giorni le modalità di invio della documentazione e pagherà nei trenta giorni successivi sul conto collegato al fascicolo aziendale.
Alle imprese di pesca e acquacoltura con i requisiti dell'art. 4 del medesimo decreto n. 33 spetta, per lo stesso periodo, fino al 10% della spesa, nel limite di 10 milioni. Entrambi i contributi sono esclusi dal reddito imponibile e dalla base IRAP. A copertura degli oneri, viene abrogato il credito d'imposta per i fertilizzanti acquistati tra marzo e maggio 2026 (art. 1-ter, commi 3-6, del D.L. n. 63/2026).
Esonero dalla rendicontazione di sostenibilità e prossimi passi
L'art. 10 aggiunge il comma 3-bis all'art. 17 del D.Lgs. n. 125/2024, esercitando in anticipo l'opzione della direttiva (UE) 2026/470 (cosiddetta "Omnibus I").
Per gli esercizi iniziati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 la rendicontazione di sostenibilità non si applica alle imprese che, su base individuale o consolidata, non superano 450 milioni di euro di ricavi netti oppure 1.000 dipendenti medi.
Restano ferme le regole per le imprese di Paesi terzi. Per commercialisti e consulenti il primo passo è verificare la posizione dei clienti rispetto alle soglie e seguire i provvedimenti attuativi di AGEA e dei Ministeri. Il testo potrà cambiare in sede di conversione, da completare entro il 22 dicembre 2026.
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