Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Scarica il testo del decreto n. 24/2022 coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tali modifiche hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass base e rafforzato
- eliminazione delle quarantene precauzionali
In breve sintesi, alcune delle misure previste dal provvedimento.
Obbligo di mascherine
L’articolo 5 disciplina l’obbligo, già previsto, di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto. A seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell’esame in Commissione, tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni e confermato fino al 30 aprile 2022 per l’accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- fino al 15 giugno 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- fino al 30 aprile 2022, per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi;
- dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui le all'articolo 74, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Capienza impianti sportivi
Ritorno al 100% all’aperto e al chiuso a partire dal 1° aprile 2022.
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