Con la circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti dall'INPS gli importi massimi 2023, aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:
- trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023, sono le seguenti:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986 |
|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.321,53 |
1.244,36 |
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali) |
|
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.585,84 |
1.493,23 |
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito |
|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.406,02 |
1.306,75 |
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 |
1.506,19 |
Superiore a 3.803,33 |
1.902,81 |
Indennità di disoccupazione importi 2023
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022 vale a dire 1.222,51 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.