L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1° aprile 2022 n. 9, fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), in particolare:
- Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali fino al 31 dicembre 2022, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola
- Proroga fino al 31 dicembre 2024, delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili.
- Proroga del bonus verde al 31 dicembre 2024.
- Proroga per tutto il 2022 del bonus facciate, con percentuale ridotta dal 90 al 60%.
- Bonus affitto per i giovani, dall’anno d’imposta 2022, viene riconosciuto ai giovani (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale.
- Agevolazioni per lo sviluppo dello sport.
Innanzitutto, per gli anni 2022, 2023 e 2024, si stabilisce a favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. sport bonus), viene applicato per l’anno 2022, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro. - Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici al 31 dicembre 2021, ovvero delle esenzioni ai fini IRPEF e IRES previste in relazione ai redditi dei fabbricati, ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
- Società di capitali svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente non quotate: estensione del perimetro di esercizio dell’opzione congiunta per il regime agevolato delle società (costituite in forma di società per azioni) di investimento immobiliare quotate in borsa (Siiq) che svolgono, in via prevalente, l’attività di locazione immobiliare, in base al quale il reddito derivante da tale attività è esente da imposizione sia ai fini Ires sia ai fini Irap.
- Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”.
- Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano.
- Limite crediti compensabili che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.