Nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021 n. 272, è stata pubblicata l'Ordinanza 11 novembre 2021 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, che aggiorna le misure di prevenzione e gestione riguardanti i trasporti e la logistica e contiene il nuovo "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica", che aggiorna e sostituisce il documento di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Le principali novità del documento, allegato all'ordinanza riguardano in particolare il trasporto pubblico e sono le seguenti:
In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da COVID19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.
Nei Grandi Hub con gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo. Qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio"..
In tema di trasporto pubblico non di linea (TAXI)
"opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare.
Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero. Le presenti disposizioni, per quanto applicabili, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea."
Si ricorda che restano confermate le precedenti disposizioni per cui "All'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.) e all'interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura si applica a tutto il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti, ecc.) così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico. "
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