Pubblicata il 29 maggio 2023 la circolare INAL N. 21 2023 con le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2023 In allegato sono fornite le tabelle delle retribuzioni minime imponibili per i diversi settori .
Retribuzioni minime per il calcolo dei premi INAIL 2023
In premessa l'istituto ricorda che per determinare il premio da versare gli elementi da considerare :
• il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
• l’ammontare delle retribuzioni.
Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva
- retribuzione convenzionale
- retribuzione di ragguaglio
precisando cosa si intende con queste definizioni.
La retribuzione effettiva per tutti i lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell'importo dei premi questa
non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge che tiene conto sia dei minimali contrattuali che di un minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall'ISTAT . In particolare:
- • se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva8 percepita dal
- lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
- • se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi stipulati per la stessa categoria si deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).
Limite minimo retribuzione giornaliera 2023
Posto che per l’anno 2022 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari all’8,1%, per l’anno 2023 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 53,95 ( pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2023 di euro 567,94 mensili.
Questo è l'importo del minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato n.1
Questo l'indice completo dei contenuti della circolare INAIL 21 2023
1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2023
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.5.1 Lavoratori con contratto part time
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.5.6 Lavoratori a domicilio
1.5.7 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
1.5.8 Lavoro ripartito
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile
1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Sportivi professionisti dipendenti
1.10 Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica
1.11 Lavoratori dello spettacolo autonomi
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
Anno 2023 – revisione premi speciali unitari
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)
2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.4 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.5 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.7 Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)