E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio del 22 settembre 2022 dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00 di cui:
a) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
Il riparto delle risorse finanziarie si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate
Il decreto specifica che un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare per
a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.
Il fondi vengono trasferiti dal Dipartimento per le pari opportunita' alle regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto.
Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare,per ciascuno degli interventi
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' quindi a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni all'approvazione della nota inviata .
Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. e a dare conto al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, di eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica
Alle regioni è richiesto inoltre di inviare entro il 30 novembre 2023, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ed entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.
ATTENZIONE Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» – Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni