Con Circolare del 20 ottobre 2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 in tema di imposizione diretta.
In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il decreto ha fornito indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Indice della Circolare:
- PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
- APPORTO DEI BENI IN TRUST
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- 3.1 TRUST TRASPARENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE
- 3.2 TRUST OPACO RESIDENTE
- 3.2.1 Trust opaco commerciale
- 3.2.2 Trust opaco non commerciale
- 3.3 TRUST OPACO ESTERO
- 3.4 L’INTERPOSIZIONE DEL TRUST
- 3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES)
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO
- 4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
- 4.3 RECEPIMENTO DELL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
- 4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.4.1 Istituzione del trust
- 4.4.2 Dotazione dei beni in trust
- 4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari
- 4.4.4 Liquidazione dell’imposta
- 4.4.5 Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti
- 4.4.6 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
- 4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust
- 4.4.8 Sostituzione del trustee
- 4.4.9 Imposte ipotecaria e catastale
- 4.5 ATTI FORMATI ALL’ESTERO
- 4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI “SENZA FORMALITÀ”
- 4.7 TRUST C.D. “LIQUIDATORI” E “DI GARANZIA”
- 4.8 TRUST “DOPO DI NOI” .
- OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE
- 5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST
- 5.2 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- 5.3 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)
- APPLICAZIONE DELL’IVIE E DELL’IVAFE