Con una informativa del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane, si allinea all'orientamento della giurisprudenza in tema di termine di decadenza biennale, stabilito per il recupero dei crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze dei versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica (art 14 commi 2 e 3, Dlgs n. 504/1995)
In particolare, le Dogane specificano che il termine non trova applicazione se i crediti in argomento vengono “riproposti” nella dichiarazione annuale.
Viene specificato che in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.
Infatti, a seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Si evidenzia pertanto che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
- il rapporto tributario è in corso;
- il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.