Già in relazione all’Esterometro trimestrale si era posto il problema di come trattare le fatture estere, emesse da fornitore UE o extra-UE, recante una partita IVA italiana.
La fattispecie in discussione è quella del soggetto estero identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia: una situazione che potrebbe sembra residuale, se non fosse che, effettuando acquisti attraverso il più noto dei marketplace, l’imprenditore italiano si trova molto facilmente in relazione con fornitori esteri in questa situazione.
Tali soggetti assumono una posizione IVA cosiddetta leggera, al fine di assolvere direttamente l’imposta delle transazioni nei confronti dei consumatori; mentre, per quelle nei confronti dei soggetti IVA, mantenendo la loro qualifica di soggetti non residenti, non applicheranno l’imposta.
In termini pratici questi soggetti emettono una fattura UE o extra-UE, sulla quale non sarà evidenziata l’imposta, ma che presenterà la partita IVA italiana del soggetto emittente.
Al committente italiano l’obbligo di assolvere l’imposta in Italia, attraverso il meccanismo del reverse charge: con l’integrazione della fattura estera in caso di fornitore UE o l’autofatturazione in caso fornitore extra-UE.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in tempi non lontani con la Risposta a interpello numero 11 del 24 gennaio 2020.
Con la recente modifica alla normativa sull’Esterometro, l’adempimento da riepilogativo e trimestrale è divenuto puntuale, da effettuarsi per ogni singola transazione commerciale con l’estero, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) di una fattura elettronica emessa dal committente italiano. Ed è indubbio che anche queste operazioni ricadano nel perimetro dell’adempimento.
A seconda della situazione specifica, in questo caso il committente italiano dovrà emettere una fattura elettronica in formato xml utilizzando i medesimi codici previsti nelle più ordinarie operazioni con l’estero:
- TD17: per l’acquisto di servizi, da fornitore UE e extra-UE;
- TD18: per l’acquisto di beni, da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE);
- TD19: per acquisto di beni, da fornitore extra-UE.
Il problema che si pone, nella specifica situazione in esame, è che i codici TD17, TD18 e TD19, essendo creati specificatamente per operazioni con l’estero, segnaleranno come errore l’inserimento del numero di partita IVA italiana per il relativo campo del fornitore.
La soluzione al problema è piuttosto semplice: sul campo destinato a ospitare l’identificativo fiscale del fornitore, al posto della partita IVA italiana, dovrà essere inserito il relativo codice attribuito dal paese d’origine, in mancanza del quale sarà possibile utilizzare un codice convenzionale, che può essere il codice 99999999999 (undici volte il numero nove).
In questo modo il Sistema di interscambio accetterà il codice identificativo fiscale e trasmetterà la fattura elettronica, che vale come Esterometro, senza segnalare errore.