Il Decreto Legge 14 agosto 2020 numero 104, il cosiddetto Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60, in risposta all’emergenza sanitaria, disponeva la possibilità, per i contribuenti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti (delle immobilizzazioni materiali e immateriali) dell’esercizio 2020.
La misura fece molto discutere, in relazione al suo impatto sul bilancio e alle modalità tecniche di funzionamento, anche in ragione e delle conseguenze della possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti non rilevati civilmente.
La previsione normativa è stata fondamentalmente rinnovata anche per l’esercizio 2021, con le medesime caratteristiche di funzionamento.
Ricordiamo che in origine l’ultimo periodo del comma 7-bis del Decreto Agosto dava al Ministero dell’Economia e delle Finanze la facoltà di estendere gli effetti della norma agli esercizi successivi con decreto ministeriale.
I lettori più attenti ricorderanno come il Legislatore, in sede di Legge di Bilancio 2022, avesse commutato questa facoltà nella previsione diretta della facoltà di sospensione per l’esercizio 2021, ma solo per i contribuenti che “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni”.
La scrittura della norma tuttavia offriva il fianco a molte ambiguità interpretative in relazione al perimetro d’applicazione della proroga, ma che probabilmente non erano nelle intenzioni del Legislatore.
Nei fatti tali problematiche sono oggi superate dalle modifiche apportate, sempre al comma 7-bis dell’articolo 60 del DL 104/2020, in sede di conversione, dal DL 228/2021, il tradizionale Milleproroghe, che estende le previsioni normative all’esercizio successivo senza alcuna limitazione.
La riscrittura della norma, che estende l’efficacia al 2021 ai medesimi soggetti che potevano esercitare il blocco degli ammortamenti nel 2020, nei fatti si configura come una proroga generalizzata che prescinde dal fatto che nell’esercizio 2020 il contribuente abbia rilevato o meno, parzialmente o totalmente, gli ammortamenti civilistici.
Si potrebbe ipotizzare che manchi un nesso logico nell’ipotesi che un contribuente che non si sia avvalso della sospensione degli ammortamenti nell’esercizio 2020 lo faccia nel 2021, ma tale limitazione non si può dedurre dalla lettura letterale della norma; per cui, in mancanza di specifici chiarimenti di prassi, la misura si può considerare estesa alla generalità dei contribuenti Irpef e Ires che non adottano i principi contabili internazionali.