Con una notizia del 14 febbraio pubblicata sul proprio sito, il CNDCEC informava di aver indirizzato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, oltre che al Viceministro, Maurizio Leo, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, una missiva per chiedere un intervento interpretativo urgente in merito al regime transitorio applicabile in materia di requisito SOA, richiesta per gli interventi edilizi ammessi al Superbonus.
In data 17 febbraio arriva la replica delle Entrate, che, con una FAQ, specificano quanto segue.
Viene ricordato che l’articolo 10-bis, comma 1, del DL n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Successivamente, viene chiarito che, secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Per approfondimenti sulla SOA leggi anche: Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Ricordiamo che dalla nota del CNDCEC si evinceva che per il Presidente De Nuccio “il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che stanno determinando l’ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati per verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi. La problematica è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto, mentre l’infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente”.
Pertanto, con la missiva veniva richiesto, un intervento urgente, come anche specificato da Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all’area Fiscalità, il quale evidenzia che “l’unica interpretazione ragionevole è quella che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 è sufficiente che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto”.
Consulta qui il testo integrale della domanda e della risposta delle Entrate datata 17 febbraio.