Il Decreto Sostegni ter in conversione in legge amplia la platea dei beneficiari del credito di imposta sui canoni di locazione non abitativa, riconoscendolo per i mesi da gennaio a marzo 2022 anche alle piscine a certe condizioni.
Ricordiamo che l’articolo 5, commi 1-5, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato l’applicazione di tale disposizione è stata estesa anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine.
Ricordiamo che l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 riconosceva ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 26 maggio 2021 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento.
Si stabilisce che il credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico, nonché, secondo le modifiche introdotte al Senato, a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20-gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate dall’articolo 28 in quanto compatibili, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Si prevede che il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Si chiarisce che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2022).
Si stabilisce infine che l'efficacia della misura in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.