L'agenzia delle Entrate con una FAQ di fine luglio ha ricordato tutte le regole per il bonus barriere architettoniche valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 come modificato da diverse norme susseguitesi nel tempo.
Bonus barriere architettoniche: per le spese fino al 31.12.2025
Ricordiamo innanzitutto che il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art 119 ter del decreto legge n. 34/2020).
Tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.16 bis del Tuir).
L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
A partire dal 2024 la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto legge n. 39/2024) e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ai fini dell’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Attenzione al fatto che con l’entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024 anche per questa tipologia di interventi non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.