La Dre Direzione Regionale Entrate della Campania con Risposta ad un interpello n 914-1430/2021, con sorpresa dei tanti interessanti oltre che degli addetti ai lavori, aveva chiarito che in merito al Bonus facciate “alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”.
Si specificava cioè che il bonus facciate fosse possibile solo per:
- spese effettivamente sostenute al 31.12.2021
- per lavori ultimati entro la stessa data
- per lavori con asseverazione di congruità
Fortunatamente, la stessa Dre Campania con successiva Risposta n 914-1549/2021 ha rettificato quanto affermato in precedenza, precisando invece che: “Ciò posto, la scrivente è dell’avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti”.
In sintesi con la risposta di rettifica si chiarisce che il bonus facciate è possibile per:
- per i costi complessivi sostenuti nel 2021 avviati ancorché non terminati,
- se il pagamento della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021,
- indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Il secondo parere è peraltro in linea con quanto chiarito dal MEF con risposta a interrogazione parlamentare n 5-07055/2021
In proposito si legga anche Bonus facciate: sconto in fattura anche per lavori eseguiti dopo il 31.12.