Con Risposta a interpello n 548 del 4 novembre 2022 viene specificato che nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente per le spese nette sostenute per la pubblicità.
E' escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Vediamo i dettagli.
Con l'istanza di interpello una srl dichiara di essere "una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web" che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie.
Il bonus pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».
La società istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi complementari rispetto ai servizi agevolati.
Con riferimento all'ambito oggettivo chiede di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all'articolo 57-bis per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».
Le Entrate ricordano che l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai «ai medesimi soggetti ivi contemplati» nel comma 1 del menzionato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con limiti e massimali differenti.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta de quo, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
L'articolo 2 del decreto dispone che «Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi […]».
L'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto dispone che «Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa».
Con FAQ (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che: «Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria».
In considerazione di quanto descritto, dunque, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Al fine di consentire la corretta applicazione di quanto disposto i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separa indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Resta fermo che, in ogni caso, l'agevolazione qui in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, come nel caso dell'istante, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti di cui al citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Leggi anche Bonus pubblicità 2023: cosa cambia
Allegati: