Il modello Redditi PF 2022 destina specifico spazio all’agevolazione fiscale cosiddetta bonus prima casa under 36, destinata ai contribuenti:
- con meno di 36 anni,
- ISEE non superiore a 40.000 euro annuo,
che acquistano l’abitazione principale (non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione è stata introdotta dal DL 73/2021, la cui efficacia è stata successivamente prorogata.
Riassumendo per brevità l’agevolazione fiscale consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui;
- solo per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA versata per l’acquisto dell’immobile.
I primi due elementi dell’agevolazione sono estranee al quadro dell’imposizione diretta, per cui non interessano il modello Redditi PF; ma l’eventuale credito di imposta, a rimborso indiretto dell’IVA versata sull’acquisto, lo interessa direttamente, e per questo è stato predisposto apposito spazio sul modello Redditi PF del 2022.
La scelta di gestire il rimborso dell’IVA versata tramite credito di imposta, invece che tramite esenzione, come per le altre imposte indirette interessate, è obbligata dal fatto che, essendo l’IVA una imposta armonizzata, il Legislatore non avrebbe potuto disporne l’esenzione senza l’autorizzazione dell’UE.
Il credito d’imposta nelle disponibilità del contribuente può essere utilizzato:
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta, in dichiarazione;
- in compensazione tramite F24 (codice tributo 6928);
- in diminuzione dalle imposte indirette di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
L’esposizione e l’utilizzo del credito di imposta sul modello Redditi PF 2022 dovrà avvenire per il tramite del quadro CR, dedicato appunto ai “Crediti d’imposta”, dove, alla sezione VI trova spazio il rigo CR13 dedicato appunto al “Credito imposta acquisto prima casa under 36”.
Il rigo è composto da quattro campi:
- campo 1 “residuo precedente Dichiarazione”: il credito che non è stato utilizzato nella precedente dichiarazione e che è stato riportato a nuovo;
- campo2 “credito anno 2021”: il credito d’imposta maturato nel 2021, pari all’IVA versata sull’acquisto dell’immobile avvenuto nel medesimo anno fiscale;
- campo 3 “di cui compensato nel Mod. F24”: l’ammontare utilizzato in compensazione fino alla data di presentazione del modello Redditi PF 2022;
- campo 4 “di cui compensato in atto”: l’ammontare utilizzato in compensazione negli atti successivi all’acquisizione del diritto al credito di imposta.
Infine sul rigo RN24 è prevista la specifica colonna 6 “Acquisto prima casa under 36”, che il contribuente dovrà valorizzare se “intende utilizzare in diminuzione dall’Irpef oppure successivamente in compensazione il credito di imposta per il riacquisto della prima casa”, come precisato dalle istruzioni del modello.
In tal caso il contribuente dovrà “riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel modello F24 esposto a colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto a colonna 4 del medesimo rigo CR13.
Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40” (il quadro LM è quello dedicato ai contribuenti forfetari).
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