Con nuovi provvedimenti, sono stati recentemente riconosciuti alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Con Provvedimento n 376961 del 6 ottobre delle Entrate si estendono alla cessione degli ulteriori crediti d’imposta riconosciuti per energia e gas, le modalità operative stabilite dal provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 previste per i precedenti.
Inoltre, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui al Provvedimento del 30 giugno 2022 e dei crediti di imposta sotto elencati e contenuti nel Provvedimento n 376961 del 6 ottobre, sono approvate le nuove versioni:
- del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” con relative istruzioni
- e delle specifiche tecniche.
Le modalità di cessione vengono estese in particolare ai suddetti crediti gas ed energia:
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre del 2022,
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022,
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022,
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022,
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022,
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022
Pertanto, in alternativa all’utilizzo in compensazione questi crediti d'imposta possono essere ceduti secondo le modalità e i termini definiti dal provvedimento n. 376971 del 6 ottobre e dal provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022.
Con specifica risoluzione n 59 dell'11 ottobre sono stati istituiti appositi codici tributo per i cessionari con le istruzioni per la compilazione del modello F24. In propositoleggi: Crediti d'imposta energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24.
I cessionari, dopo aver accettato la cessione ed effettuato l’opzione per la compensazione sul sito delle Entrate, possono utilizzare il credito in F24, riportando, per i bonus del terzo trimestre, i codici tributo approvati con la risoluzione 59/E.
Chi non opta per la compensazione può cedere ulteriormente il credito a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.
In questo caso occorreranno specifiche condizioni elencate di seguito.
Cessione Crediti energia e gas: serve il visto di conformità
Con l'approvazione del nuovo modello di comunicazione di cessione dei crediti dal 6 ottobre si avvia la possibilità di cedere i crediti per i bonus energia e gas relativi al terzo trimestre 2022.
Secondo le regole del provvedimento di cui si tratta, le imprese beneficiarie in alternativa all'utilizzo in compensazione possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo. Il visto è rilasciato, in base all’articolo 35 del Dlgs 241/1997, esclusivamente da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 quali:
- commercialisti,
- consulenti del lavoro
- periti tributari
- nonché dai responsabili dei Caf.
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui sopra evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari prevedendo però un nuovo modello.
Tabella di riepilogo per la cessione e l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas
Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta | Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti |
La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 ottobre 2022 al: | I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione |
a) 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta:
|
a) 31 dicembre 2022, per i crediti d’imposta
|
b) 22 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta | b) 31 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta |
Attenzione al fatto che nel provvedimento non vi sono indicazioni in merito ai crediti d’imposta energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 introdotti dall’art 1 del DL 144/2022, DL “Aiuti-ter”.
Infine si segnala che dal 12 ottobre l'agenzia delle entrate ha aggiornato il software di compilazione e controllo nonché ha pubblicato delle faq specifiche. Clicca qui per la consultazione