Con la Circolare n 33 del 6 ottobre le entrate chiariscono, tra l'altro, le modalità di cessione e sconto in fattura ai correntisti.
In particolare, si riporta un commento sulle novità introdotte in sede di conversione del decreto “Aiuti”, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Dopo un riepilogo delle diverse modifiche alla norma susseguitesi nel tempo, l'Agenzia delle Entrate precisa che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.
Pertanto, anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 è consentita alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio
L'agenzia precisa che il correntista che acquista dalla banca ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.