Con il Pronto Ordini n 200 il CNDCEC chiarisce dubbi in merito alla cancellazione dall'ordine per soggetto sospeso.
In particolare, il caso in questione è quello di un iscritto sospeso per inadempimento della comunicazione per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscrittO.
Si chiedeva se visto che la sanzione deriva da un mancato adempimento di natura puramente burocratico e che la sospensione risulterebbe potenzialmente senza limiti di durata, l’Ordine possa comunque procedere con la cancellazione richiesta.
In risposta il Consiglio specifica che la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 52, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 139/05, può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ai due anni.
Essa pertanto, non può essere inflitta sine die, ma deve necessariamente recare una durata temporale, che non sia superiore a quella massima prevista dall’Ordinamento professionale.
In particolare, per quanto concerne l’illecito rappresentato nel quesito, ovvero l’inadempimento da parte dell’iscritto in merito alla comunicazione all’Ordine avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, si precisa al riguardo che l’art. 22 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato “Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria”, stabilisce al comma 3 che “La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 29 1 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi”.
Con riferimento alla possibilità per l’Ordine di accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale, si sottolinea che non può essere accolta visto che il divieto di cancellazione mentre è in corso un provvedimento di sospensione a carico di un iscritto è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.