Con il pronto ordini n 30 del 22 marzo il CNDCEC risponde a dubbi sulla procedura da seguire per sostituire un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) che è stato cancellato nell’albo e iscritto nell’elenco speciale, In particolare, viene specificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento CPO, possono eletti quali componenti del Comitato Pari Opportunità:
- gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo
- e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l’individuazione del diritto di elettorato attivo si debba fare riferimento alle disposizioni dettate ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine.
Pertanto, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 8 del Regolamento CPO, non possono eletti quali componenti del Comitato Pari opportunità coloro che siano iscritti nell’elenco speciale.
Ne consegue che, coloro che a seguito dell’elezione, siano stati cancellati dall’albo e iscritti nell’elenco speciale decadono dalla carica di componente del CPO, come anche espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 9 del Regolamento CPO.
Il componente decaduto dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti