Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:
- credito d’imposta per le imprese turistiche,
- credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello
Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano:
- a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5;
- b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.
Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.
La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Attenzione al fatto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito in base a quanto sopra specificato.
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