Con Circolare n 22 del 23 giugno le Entrate si occupano, attraverso risposte a quesiti dei contribuenti, di dettagliare le regole per il contributo straordinario contro il caro bollette (Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina)
In particolare, è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.
Per ulteriori dettagli leggi anche Contributo extra-profitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24
Contributo straordinario caro bollette: i codici ATECO tenuti al versamento
La circolare fornisce chiarimenti sotto forma di risposte a domande e in merito all'ambito soggettivo ovvero la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario entro il 30 giugno in acconto del 40%, vengono specificati i codici ATECO interessati.
Dettagliatamente, il comma 1 dell'art 37 pone l'obbligo di versamento a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato:
- per la successiva vendita dei beni,
- l’attività di produzione di energia elettrica,
- dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
- e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
- nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
In considerazione del dato testuale della norma, si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate e riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la
- petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte.
Contributo straordinario caro bollette: chi ha iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2021
Si domanda se:
- i soggetti che hanno iniziato ex novo l’attività successivamente al 30 aprile 2021
- i soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021
rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 37 del decreto Ucraina
Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Si ritiene che i soggetti che hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) siano, quindi, esclusi dal prelievo di cui trattasi, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l’applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività in tale periodo.
Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei.
In particolare, nell'esempio di sopra, si dovranno prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle LIPE relative al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, facendo riferimento (in caso di periodi non coincidenti con la LIPE), ai dati dei registri IVA (come prima illustrato nel paragrafo n. 2. 8 cui si rimanda)
Per inizio di attività, in conformità ai principi generali in materia di IVA, si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini IVA, ossia al momento dell’apertura della partita IVA, accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.
Per ulteriori chiarimenti forniti con il documento di prassi datato 23 giugno 2022 si rimanda alla sua lettura integrale, cliccando qui
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