Il commercio elettronico delle imprese agricole potrà essere potenziato grazie al credito di imposta del 40% già previsto per il sostegno al made in Italy.
Le comunicazioni per le spese 2021 a partire dal 20 settembre 2022.
Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: le regole
Ricordiamo che con provvedimento n 174713 del 20 maggio 2022 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni
In particolare la Legge di bilancio 2021 (comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che il credito di imposta del 40% spetta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023
- alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi
- o aderenti ai disciplinari delle strade del vino
per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico
Gli interventi devono essere rivolti:
- al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale;
- alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri
- a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.
Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: presenta la domanda
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Attenzione al fatto che per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.