Il MITE in data 12 aprile, ha pubblicato sul sito dell'ENEA, delle FAQ per rispondere alle domande frequenti sul nuovo prezziario dei costi massimi pubblicato con il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 andato in GU n 63 del 16 marzo 2022 e relativo agli interventi di efficientamento degli edifici che entrerà in vigore il 15 aprile.
In particolare si risponde a dubbi sui prezzi inclusi ed esclusi nei costi della Tabella A contenuta nel decreto (leggi Prezziario bonus edilizi: cosa è incluso nei massimali?)e inoltre, si risponde al dubbi sulle seguenti domande:
- quando va rilasciata l'asseverazione?
- come si effettua il calcolo dei costi non esposti in tabella A?
- cosa fare quando manca una voce di costo nel prezziario?
- quale procedura seguire per l'asseverazione?
Scarica qui il file con le risposte
Ricordiamo che il DM del 14 febbraio 2022 reca la fissazione dei massimali di spesa per gli interventi agevolabili con il superbonus 110% e definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020
Le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Come specificato dal comunicato del Ministro che annunciava il provvedimento, esso tiene conto dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'inflazione.
I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Lo stesso Ministro ha commentato: “Con questo Decreto si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi:
- IVA,
- oneri professionali
- opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni
Attenzione al fatto che, per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.