Con Risposta a interpello n 594 del 22 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013).
Le Entrate chiariscono che condizione per la spettanza della detrazione è la disponibilità del bene, vediamo i dettagli.
L'Istante fa presente che il proprio genitore deceduto ha beneficiato dal 2015 al 2021 della ''detrazione per lavori straordinari'' eseguiti sull'immobile di cui era proprietario e di essere subentrata, per successione legittima, nella proprietà del detto immobile.
Precisa inoltre che, allo stato attuale, l'immobile è a sua disposizione (tra l'altro è unico intestatario di tutte le utenze) nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso è stato, parzialmente e temporaneamente, locato.
L'Istante chiede se, in qualità di erede, possa beneficiare delle 3 quote residue della detrazione spettanti al de cuius, ancorché l'immobile oggetto degli interventi sia stato concesso ''parzialmente e temporaneamente'' in locazione a terzi.
Viene chiarito che, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il secondo periodo del comma 8 del citato articolo 16 bis del TUIR stabilisce che «In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Analoga disposizione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è contenuta nell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, ai sensi del quale «In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.».
Con riferimento all'applicazione delle norme sopra richiamate la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni in commento: la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
In sostanza, la detrazione compete a chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale; se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere ''per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento''; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
La condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
Ciò premsesso, ne consegue che l'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
Ne consegue che nel caso di specie l'Istante non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.