Il comma 155 dell'art 1 della bozza della Legge di Bilancio 2022 che ha ottenuto la fiducia alla Camera ieri 29 dicembre prevede modifiche all’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riguardante le detrazioni IRPEF per giovani inquilini.
In particolare l'attuale comma 1-ter prevede che "ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), (lire 1.920.000 [n.d.r. euro 991,60], se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71]) alle condizioni ivi previste".
Secondo le novità da introdursi con la legge di bilancio il comma 1-ter verrebbe sostituito dal altro comma contenente le disposizioni seguenti:
- ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti,
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
- spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60,
- ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.
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