Con Provvedimento n 398976 del 25 ottobre le Entrate modificano il modello di autodichiarazione degli aiuti di stato approvato con il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, concernente, tra l’altro, l’approvazione del modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Viene specificato che per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Dichiarazione Aiuti di stato: prevista una modalità di compilazione semplificata
Con il provvedimento di ieri si apportano modifiche al precedente modello e in particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
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Attenzione al fatto che, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo:
- 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021
- e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021
compilando l'apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Se si sceglie questa opzione andrà sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento specifica che la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a partire dal 27 ottobre 2022.
Si evidenzia che a decorrere dal 27 ottobre, va utilizzata la versione aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata è facoltativa.
Pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). In proposito leggi Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti.
Il provvedimento di ieri specifica che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.
Viene sottolineato che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.
In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI 2022.
Ricordiamo infine che l'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 233822 del 22 giugno 2022 ha disposto ufficialmente la proroga dal 30 giugno al 30 novembre della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato.
In proposito leggi Dichiarazione Aiuti di Stato: prorogata al 30 novembre.
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