Con Risposta a interpello n 312 del 27 maggio 2022 in risposta ad un ente no profit esente dalle imposte che però ha aperto PIVA, le Entrate replicano che l'attività posta in essere da un ente non commerciale assume i connotati dell'attività d'impresa, sia ai fini IRES che IVA, laddove la stessa presenti i caratteri dell'abitualità, professionalità e sistematicità, circostanza che sussiste anche nelle ipotesi in cui l'attività sia posta in essere in occasione della realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione (cfr. risoluzione n. 286/E del 2007).
L'Istante è un ente senza fini di lucro non riconosciuto, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile che, a norma dell'articolo 2 dello Statuto, conduce una Scuola autorizzata all'esercizio dell'attività di formazione ed è inserito nell'elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L'Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia "a condizione che non abbiano fini di lucro".
Per effetto di tale esenzione, l'Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell'introduzione dello strumento della fattura elettronica, l'Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA
Con documentazione integrativa, esso precisa che l'istanza è per ottenere chiarimenti in merito:
- alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente
- alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell'ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Le Entrate specificano che ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo occorre richiamare la previsione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ai sensi del quale «Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi».
Il richiamato articolo 13 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973 dispone, tra l'altro, che «sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20 gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».
Come chiarito con la risoluzione 16 dicembre 2011, n.126/E, ai sensi del primo comma del citato articolo 20, del d.P.R. n. 600 del 1973, il presupposto affinché anche agli enti non commerciali sia imposta la tenuta delle stesse scritture contabili che il medesimo decreto prescrive per le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati è che tali enti esercitino " attività commerciali", intendendosi per tali quelle che sono produttive, per i medesimi enti, di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, ai fini IRES, e che assumono, in capo agli stessi, rilevanza agli effetti dell'IVA in quanto costituenti esercizio di attività d'impresa.
In sintesi, l'attività posta in essere da un ente non commerciale assume i connotati dell'attività d'impresa, sia ai fini IRES che IVA, laddove la stessa presenti i caratteri dell'abitualità, professionalità e sistematicità, circostanza che sussiste anche nelle ipotesi in cui l'attività sia posta in essere in occasione della realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione (cfr. risoluzione n. 286/E del 2007). Nel caso in esame, si ritiene che l'acquisizione della partita IVA sottintenda che l' Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, secondo i principi enunciati nella citata risoluzione n. 126/E del 2011 (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che come indicato nelle istruzioni al "Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati tale modello deve essere utilizzato, tra l'altro, dai soggetti IRES:
"1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato".
Viene, inoltre, specificato che: "Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.".
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l'applicazione del regime IRAP, "Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta".
Pertanto, conclude l'agenzia, anche nell'ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP in virtù del predetto Accordo, sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.
Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.