Con il pronto ordini n 170 del 26 ottobre 2022, il CNDCEC risponde ad un quesito posto da un Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo che intende sostenere l'esame per diventare Dottore Commercialista.
Si premette che l'iscritto all'albo è in possesso dei seguenti titoli di studio:
- diploma universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese (Classe 17 – D.M. 509/99)
- laurea magistrale in Scienze Economiche (LM 56).
Viene osservato quanto segue: il ragioniere commercialista iscritto nella sezione A dell’albo in possesso di laurea magistrale LM 56 (corrispondente alla ex 64/S) può essere ammesso a sostenere l’esame di Stato per il conseguimento del titolo di dottore commercialista senza dover svolgere alcun periodo di tirocinio.
Non tanto per la ragione, specifi9ca il consiglio, che vi sarebbe una impossibilità logico-giuridica di ipotizzare la coesistenza in capo allo stesso soggetto della qualità di esercente la professione di ragioniere commercialista iscritto alla sezione A dell’albo e – contemporaneamente – della qualità di tirocinante iscritto nella sezione A del registro dei tirocinanti, quanto per il contenuto dell’articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Esso infatti prevede che “coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali… ;
b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
L'iscritto indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sezione A come “ragioniere commercialista
- avendo svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei ragionieri
- ed essendo in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall’articolo 71, comma 4 citato (laurea della classe LM 56 corrispondente alla ex 64/S),
potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista”.