Entro il 30 giugno occorre presentare la dichiarazione per richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI del secondo semestre.
In particolare, i contribuenti che:
- non possiedono un apparecchio televisivo,
- e sono titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico,
possono presentare la dichiarazione sostitutiva di NON detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Attenzione per ottenere l’esonero è necessario anche che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Esonero canone RAI: presenta la domanda entro il 30 giugno
Il modello Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato è reperibile sul sito della Agenzia delle Entrate nell'area tematica “Canone Tv”.
La presentazione che determina anche la validità dell’esonero deve rispettare le seguenti date:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo
- dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.
I contribuenti nella condizioni per richiedere l'esonero devono compilare il “quadro A” del modello per dichiarare che in nessuna abitazione dove è attivata una utenza elettrica a nome del contribuente interessato si trova un apparecchio televisivo di sua proprietà o di un altro componente della famiglia anagrafica.
Per persone della stessa famiglia si intende persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune
Il quadro A va compilato anche da chi ha presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento per evitare l’addebito del canone in bolletta dichiarando che non si detiene, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a lui intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
Infine esso va compilato dagli eredi per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Ecco le modalità di trasmissione:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
Pagamento canone RAI: rimborso in caso di requisiti per l'esonero
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
SCARICA QUI IL MODELLO DI RIMBORSO DI CANONE RAI
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando apposito modello che può essere trasmesso anche on line con la causale 1
SCARICA QUI IL MODELLO DI RIMBORSO DI CANONE ADDEBITATO IN BOLLETTA
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