E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022 il DL Semplificazioni Fisco (DL n 73). Tra le altre novità esso reca modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore.
In particolare, all’articolo 104, comma 1, è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».
Si interviene sull’articolo 104 e si prevede che in deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale. Pertanto, le misure fiscali agevolative saranno immediatamente applicabili con l’iscrizione nel Runts.
In sostanza, si rivolvono i dubbi sulla applicabilità delle agevolazioni, indipendentemente dal possesso delle qualifiche di:
- Organizzazioni di volontariato (Odv),
- Associazioni di promozione sociale (Aps)
- Onlus.
Agevolazioni quali ad esempio:
- detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali in favore degli Ets (articolo 83 Cts),
- agevolazioni su imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts),
- esenzione dei redditi derivanti dagli immobili degli enti del volontariato e associazioni di promozione sociale (articoli 84 e 85 Cts),
- social bonus (articolo 81)
sono di particolare importanza e ampia diffusione e, secondo la novità , e a seguito della operatività del RUNTS, e della conseguente chiusura dei vecchi elenchi, non possono che applicarsi a tutti gli enti iscritti a prescindere dalla eventuale qualifica assunta in precedenza oltre che non sono subordinate al vaglio della Commissione europea.