Con Risposta a interpello n 557 del 17 novembre 2022 le Entrate chiariscono dettagli sulla fatturazione elettronica per cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale.
In particolare, le cessioni di beni, effettuate da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale, ma non stabilito, né residente in Italia, se non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di interscambio (Sdi) su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.
Le Entrate ricordano innanzitutto che in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 modificato dall'articolo 18, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]
Nell'ambito dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino.
Tale decreto ha tra l'altro previsto che «1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI). 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.».
La previsione normativa fa salve le ipotesi tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono SOLO identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti dei soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.
A questi soggetti si applica il successivo articolo 4 del medesimo decreto, secondo cui: «1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo. 2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario…».
Alla luce di quanto sopra, dunque, le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (si veda, per le relative regole tecniche, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 211273 del 5 agosto 2021), dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative.
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