Dalle ore 10.00 del giorno 8 novembre è possibile precompilare le domande per il “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”.
Ricordiamo che, il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 MISE reca le modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.
Il decreto dà attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario" è stato pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.
Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario.
Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito.
Fondo industria conciaria: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.
In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00.
Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Fondo industria conciaria: presenta la domanda dal 15 novembre
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Fondo industria conciaria: progetti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
a) introduzione, nell'attività dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Fondo industria conciaria: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione
b) programmi informatici e licenze software;
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione.
La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessive
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
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